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IL CONTRATTO DI VENDITA DEL CANE

Capitolo 9° -CANI- (testo degli usi depositato presso tutte le camere di commercio)
Sezione I
Generalità
Art. 927
- Oggetto del contratto di vendita - Sono oggetto del contratto:
a)
cuccioli;
b)
cuccioloni (soggetti slattati fino all'età di riproduzione);
c) soggetti adulti (in età di riproduzione);
d) soggetti addestrati nelle diverse
specialità.
Art.928
- Forme e soggetti del
contratto - Il contratto è di regola verbale. Si fa per iscritto quando le parti
non abbiano fra loro rapporti commerciali o intendano stabilire patti speciali.
I soggetti
che intervengono nel contratto sono il venditore, il compratore ed il mediatore.
Quest'ultimo
può essere escluso dalle parti contraenti.
Art. 929
- Conclusione del contratto di
vendita a prova - Il contratto si perfeziona di solito con una stretta di mano e
con la consegna del cane al guinzaglio.
La vendita
può essere subordinata, anche se il prezzo è concordato, ad una prova eseguita
alla presenza dei due contraenti.
Il
compratore, con l'accordo del venditore, prova il cane per l'uso per cui è stato
acquistato, trattenendolo presso di sè per un periodo di 8 giorni, salvo altri
patti che devono essere messi per iscritto.
Se alla prova il cane non dimostra le qualità
pattuite o si mostra inidoneo all'uso a cui è destinato, il compratore lo
restituisce al venditore, il quale deve rimborsargli l'acconto ricevuto,
restando a carico del compratore le spese di mantenimento per tutto il periodo
di prova.
Art. 930 - Se il cane è spedito dal venditore, la consegna si intende a spese e rischio del venditore.
Art. 931
- Pagamento e caparra - Se le parti hanno tra loro rapporti commerciali, di
solito non viene data caparra ed il pagamento deve essere fatto entro 8 giorni
dalla consegna del cane.
Se le
parti non hanno tra loro rapporti commerciali, il compratore versa congrua
caparra alla conclusione del contratto e deve effettuare il saldo del prezzo
alla consegna del cane.
In ogni
caso, quando viene versata caparra, il venditore rilascia ricevuta, nella quale
di solito menziona le condizioni del contratto.
Se il compratore, che ha versato la caparra non
intende più ritirare il cane contrattato, perde la caparra.
Se il venditore che ha ricevuto la caparra non
intende più consegnare il cane contrattato, deve restituire la caparra
raddoppiata.
Se il cane oggetto del contratto è morto prima
del termine della consegna, il contratto è risolto, e nel caso sia stata versata
la caparra, questa deve essere restituita.
(se si contratta un cane da ritirare
successivamente pretendere che questo sia tatuato e nel contratto sia menzionato
il tatuaggio; in caso di morte pretendere certificato medico e dichiarazione del
centro che ha effettuato la cremazione; accertarsi che siano riportati gli
estremi del tatuaggio.
Art. 932
- Espressioni di
garanzia - Con la frase "Il cane lo vendo giusto e sano da galantuomo" il
venditore intende garantire il compratore da tutti i vizi o difetti sia nascosti
che apparenti e deve specificarne la razza.
I vizi e
difetti apparenti, che sono le malformazioni di nascita o acquisite devono
essere fatte notare al compratore.
Art. 933
- I certificati di origine
(pedigree) vengono rilasciati dall'Ente che tiene i Libri delle Origini e che
per l'Italia è l'ENCI, Viale Corsica,20- 20137 MILANO che ha delegazioni in ogni
provincia Italiana.
L'ENCI è
affiliato alla FCI (Federazione Cinologica Internazionale).
I
certificati rilasciati da un paese estero affiliato alla FCI sono riconosciuti
dall'ENCI e i cani relativi vengono iscritti al libro delle Origini dell'ENCI.
(i certificati esteri di paesi riconosciuti FCI
portano un timbro a secco del riconoscimento FCI, in caso di dubbio telefonare
all'ENCI di MILANO per chiedere conferma)
Art. 934
- Vendita con
certificato - Con la frase "Il cane ha il certificato" (pedigree) il venditore
intende garantire il compratore che gli verrà consegnato il relativo
certificato originale del cane venduto.
Il
venditore deve specificare se il certificato è del LOI (Libro Origini Italiano)
oppure del LIR (Libro Italiano Riconosciuti),oppure se il certificato è
rilasciato da una organizzazione straniera affiliata alla FCI (Federazione
Cinologica Internazionale) e che dà diritto all'iscrizione presso l'ENCI (Ente
Nazionale Cinofilia Italiana),al LOI.
I
l
venditore deve inoltre specificare se le spese del certificato sono a carico del
compratore; se ciò non viene specificato sarà dovere del venditore consegnare il
certificato senza richiedere nessun rimborso, salvo diversa pattuizione.
(controllare sul modello B se il cane, se
cucciolo di non oltre 4 mesi, e stato iscritto a nome dell'allevatore o
intestato direttamente all'acquirente; nel primo caso il documento arriverà
all'allevatore che è tenuto a consegnarlo all'acquirente; nel secondo caso
l'acquirente riceverà avviso dalla delegazione ENCI della sua zona e dovrà
ritirarlo personalmente. E' consuetudine da parte degli ALLEVATORI non
richiedere nessuna cifra per il documento.
Attenzione in caso di documento estero accertarsi che esso sia nella versione EXPORT e che sia debitamente firmato dall'allevatore cedente del paese d'origine. Con detto documento, che deve far parte del prezzo del cane, anche a riprova della regolarità dell'acquisto e dell'importazione non avvenuta per canali "strani e clandestini", l'acquirente controlli la corrispondenza del numero di tatuaggio e del libretto sanitario rilasciato da veterinario del paese di origine e della documentazione sanitaria della dogana di entrata in Italia.
Tenga
presente l'acquirente che dovrà recarsi con il pedigree EXPORT, munito di due
fotografie del cane, fronte e profilo, presso la delegazione ENCI di zona per la
nazionalizzazione ed il passaggio di proprietà e che detta pratica costa sulle
200.000 lire.
E' bene che si sappia che se l'allevatore è
titolare di affisso ENCI - FCI, per statuto non può vendere cani prodotti da
altri).
Art. 935
- Vendita con
esclusione di garanzia - Sono ammessi contratti con esclusione di ogni garanzia.
Comunemente tale specie di contratto si caratterizza con la frase pronunciata
davanti a un mediatore, un intenditore, o un testimone: "Venduto a botta", "Lo
vendo così come è".
Art. 936 - Vizi da risoluzione del contratto:
1)Malattia acuta febbrile in atto; 2)Rabbia; 3)Cimurro; 4)Gastroenterite infettiva; 5)Epatite infettiva; 6)Tosse infettiva da canile; 7)Leptospirosi; 8)Rogna; 9)Micosi; 10)Tubercolosi; 11)Tetano; 12)Piroplasmosi; 13)Filariosi; 14)Toxoplasmosi; 15)Malformazioni; 16)Rachitismo; 17)Osteomelite; 18)Epilessia; 19)Displasia dell'anca(per cani acquistati almeno a 5 mesi d'età).
Art.
937 - Durata
della garanzia e decorrenza - Per il vizio di cui al numero 1 dell'Art. 936 la
garanzia è di due giorni.
Per i vizi
di cui ai numeri 2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17 dell'Art. 936 la
garanzia è di giorni 8.
Per i vizi
di cui ai numeri 18-19-20 dell'Art. 936 il periodo di garanzia è di giorni 30.
La garanzia decorre dal giorno della consegna
del cane.
(ATTENZIONE per la displasia dell'anca
qualunque sia l'età del soggetto acquistato, pretendete di vedere la
certificazione della displasia dei genitori; la certificazione è riportata
mediante timbratura sui pedigree o deve essere rilasciata dall'ente preposto al
controllo; controllare che il numero di tatuaggio delle dichiarazioni
corrispondano a quelli dei soggetti che vi fanno vedere; la causa principale
della displasia dell'anca è di origine genetica; qualsiasi allevatore degno di
questo nome non metterà mai in produzione soggetti affetti da displasia).
Art. 938
- Denuncia dei vizi - Il compratore che intende denunciare il vizio riscontrato
al cane, deve avvertire il venditore, e comunque entro i termini di cui all'Art.
937.
La
denuncia deve essere fatta per iscritto, precisamente con telegramma, fax o con
lettera raccomandata o con citazione giudiziaria.
In essa si
deve indicare, non solo la natura del vizio, ma anche il momento nel quale è
stato rilevato.
La denuncia deve essere accompagnata da
certificato veterinario.
Art. 939
- Verifica dei vizi e
risoluzione del contratto - Il venditore, ricevuta la denuncia, è tenuto a
procedere alla verifica del vizio nel più breve tempo possibile.
Il cane
nel frattempo resta a casa o nel canile del compratore in costante riposo.
Se il
venditore, entro 6 giorni dalla ricezione della denuncia del vizio, non si
presenta a verificarlo, il cane può essere collocato presso terzi o presso
canile municipale.
Il contratto, dopo la verifica e il
riconoscimento del vizio redibitorio denunciato, si intende risolto con tutte le
conseguenze di legge.
Art. 940
- Consegna del certificato di
cui agli Art. 933-934 - Il certificato di origine del cane venduto, se il cane è
adulto (1 anno) deve essere consegnato entro otto giorni dalla consegna del
cane; se il cane è cucciolo o cucciolone (sotto l'anno di età) deve essere
consegnato non dopo che il cucciolo o cucciolone venduto ha compiuto un anno.
Trascorsi
tali termini la mancata consegna del certificato dà luogo alla risoluzione del
contratto con tutte le conseguenze di legge.
Se si
tratta di cane importato da nazione estera i certificati sono sempre al seguito
del cane essendo le procedure di rilascio diverse dalle nostre)
Art. 941
- Mediazione -
Per la conclusione del contratto di vendita dei cani, al mediatore spetta una
provvigione nella misura del 15% sul prezzo pagato e deve essere corrisposta dal
venditore.
Lo stesso
non ha diritto a provvigione in caso di risoluzione del contratto.
N.B. Pretendi sempre il rilascio della fattura, della ricevuta fiscale, o di dichiarazione di vendita da privato a privato, non risparmiare sull'IVA; se no, tra l'altro, non avrai niente in mano per far valere i tuoi diritti; pretendi il tatuaggio, che è obbligatorio e gratuito, il libretto sanitario, la fotocopia del modello A e del modello B comprovanti l'avvenuta denuncia di nascita e di iscrizione del cucciolo; il tatuaggio riportato sul modello B deve corrispondere al tatuaggio impresso sul cane).