IL CONTRATTO DI VENDITA DEL CANE

Capitolo 9° -CANI- (testo degli usi depositato presso tutte le camere di commercio)

Sezione I
Generalità

Art. 927 - Oggetto del contratto di vendita - Sono oggetto del contratto:
a) cuccioli;
b) cuccioloni (soggetti slattati fino all'età di riproduzione);
c) soggetti adulti (in età di riproduzione);
d) soggetti addestrati nelle diverse specialità.


Art.928 - Forme e soggetti del contratto - Il contratto è di regola verbale. Si fa per iscritto quando le parti non abbiano fra loro rapporti commerciali o intendano stabilire patti speciali.
I soggetti che intervengono nel contratto sono il venditore, il compratore ed il mediatore.
Quest'ultimo può essere escluso dalle parti contraenti.


Art. 929 - Conclusione del contratto di vendita a prova - Il contratto si perfeziona di solito con una stretta di mano e con la consegna del cane al guinzaglio.
La vendita può essere subordinata, anche se il prezzo è concordato, ad una prova eseguita alla presenza dei due contraenti.
Il compratore, con l'accordo del venditore, prova il cane per l'uso per cui è stato acquistato, trattenendolo presso di sè per un periodo di 8 giorni, salvo altri patti che devono essere messi per iscritto.
Se alla prova il cane non dimostra le qualità pattuite o si mostra inidoneo all'uso a cui è destinato, il compratore lo restituisce al venditore, il quale deve rimborsargli l'acconto ricevuto, restando a carico del compratore le spese di mantenimento per tutto il periodo di prova.


Art. 930 - Se il cane è spedito dal venditore, la consegna si intende a spese e rischio del venditore.


Art. 931 - Pagamento e caparra - Se le parti hanno tra loro rapporti commerciali, di solito non viene data caparra ed il pagamento deve essere fatto entro 8 giorni dalla consegna del cane.
Se le parti non hanno tra loro rapporti commerciali, il compratore versa congrua caparra alla conclusione del contratto e deve effettuare il saldo del prezzo alla consegna del cane.
In ogni caso, quando viene versata caparra, il venditore rilascia ricevuta, nella quale di solito menziona le condizioni del contratto.
Se il compratore, che ha versato la caparra non intende più ritirare il cane contrattato, perde la caparra.
Se il venditore che ha ricevuto la caparra non intende più consegnare il cane contrattato, deve restituire la caparra raddoppiata.
Se il cane oggetto del contratto è morto prima del termine della consegna, il contratto è risolto, e nel caso sia stata versata la caparra, questa deve essere restituita.
(se si contratta un cane da ritirare successivamente pretendere che questo sia tatuato e nel contratto sia menzionato il tatuaggio; in caso di morte pretendere certificato medico e dichiarazione del centro che ha effettuato la cremazione; accertarsi che siano riportati gli estremi del tatuaggio.


Art. 932 - Espressioni di garanzia - Con la frase "Il cane lo vendo giusto e sano da galantuomo" il venditore intende garantire il compratore da tutti i vizi o difetti sia nascosti che apparenti e deve specificarne la razza.
I vizi e difetti apparenti, che sono le malformazioni di nascita o acquisite devono essere fatte notare al compratore.


Art. 933 - I certificati di origine (pedigree) vengono rilasciati dall'Ente che tiene i Libri delle Origini e che per l'Italia è l'ENCI, Viale Corsica,20- 20137 MILANO che ha delegazioni in ogni provincia Italiana.
L'ENCI è affiliato alla FCI (Federazione Cinologica Internazionale).
I certificati rilasciati da un paese estero affiliato alla FCI sono riconosciuti dall'ENCI e i cani relativi vengono iscritti al libro delle Origini dell'ENCI.
(i certificati esteri di paesi riconosciuti FCI portano un timbro a secco del riconoscimento FCI, in caso di dubbio telefonare all'ENCI di MILANO per chiedere conferma)


Art. 934 - Vendita con certificato - Con la frase "Il cane ha il certificato" (pedigree) il venditore intende garantire  il compratore che gli verrà consegnato il relativo certificato originale del cane venduto.
Il venditore deve specificare se il certificato è del LOI (Libro Origini Italiano) oppure del LIR (Libro Italiano Riconosciuti),oppure se il certificato è rilasciato da una organizzazione straniera affiliata alla FCI (Federazione Cinologica Internazionale) e che dà diritto all'iscrizione presso l'ENCI (Ente Nazionale Cinofilia Italiana),al LOI.
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l venditore deve inoltre specificare se le spese del certificato sono a carico del compratore; se ciò non viene specificato sarà dovere del venditore consegnare il certificato senza richiedere nessun rimborso, salvo diversa pattuizione.
(controllare sul modello B se il cane, se cucciolo di non oltre 4 mesi, e stato iscritto a nome dell'allevatore o intestato direttamente all'acquirente; nel primo caso il documento arriverà all'allevatore che è tenuto a consegnarlo all'acquirente; nel secondo caso l'acquirente riceverà avviso dalla delegazione ENCI della sua zona e dovrà ritirarlo personalmente. E' consuetudine da parte degli ALLEVATORI non richiedere nessuna cifra per il documento.

 Attenzione in caso di documento estero accertarsi che esso sia nella versione EXPORT e che sia debitamente firmato dall'allevatore cedente del paese d'origine. Con detto documento, che deve far parte del prezzo del cane, anche a riprova della regolarità dell'acquisto e dell'importazione non avvenuta per canali "strani e clandestini", l'acquirente controlli la corrispondenza del numero di tatuaggio e del libretto sanitario rilasciato da veterinario del paese di origine e della documentazione sanitaria della dogana di entrata in Italia.

 Tenga presente l'acquirente che dovrà recarsi con il pedigree EXPORT, munito di due fotografie del cane, fronte e profilo, presso la delegazione ENCI di zona per la nazionalizzazione ed il passaggio di proprietà e che detta pratica costa sulle 200.000 lire.
E' bene che si sappia che se l'allevatore è titolare di affisso ENCI - FCI, per statuto non può vendere cani prodotti da altri).


Art. 935 - Vendita con esclusione di garanzia - Sono ammessi contratti con esclusione di ogni garanzia.
Comunemente tale specie di contratto si caratterizza con la frase pronunciata davanti a un mediatore, un intenditore, o un testimone: "Venduto a botta", "Lo vendo così come è".


Art. 936 - Vizi da risoluzione del contratto:

1)Malattia acuta febbrile in atto; 2)Rabbia; 3)Cimurro; 4)Gastroenterite infettiva; 5)Epatite infettiva; 6)Tosse infettiva da canile; 7)Leptospirosi; 8)Rogna; 9)Micosi; 10)Tubercolosi; 11)Tetano; 12)Piroplasmosi; 13)Filariosi; 14)Toxoplasmosi; 15)Malformazioni; 16)Rachitismo; 17)Osteomelite; 18)Epilessia; 19)Displasia dell'anca(per cani acquistati almeno a 5 mesi d'età).


 Art. 937 - Durata della garanzia e decorrenza - Per il vizio di cui al numero 1 dell'Art. 936 la garanzia è di due giorni.
Per i vizi di cui ai numeri 2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17 dell'Art. 936 la garanzia è di giorni 8.
Per i vizi di cui ai numeri 18-19-20 dell'Art. 936 il periodo di garanzia è di giorni 30.
La garanzia decorre dal giorno della consegna del cane.
(ATTENZIONE per la displasia dell'anca qualunque sia l'età del soggetto acquistato, pretendete di vedere la certificazione della displasia dei genitori; la certificazione è riportata mediante timbratura sui pedigree o deve essere rilasciata dall'ente preposto al controllo; controllare che il numero di tatuaggio delle dichiarazioni corrispondano a quelli dei soggetti che vi fanno vedere; la causa principale della displasia dell'anca è di origine genetica; qualsiasi allevatore degno di questo nome non metterà mai in produzione soggetti affetti da displasia).


Art. 938 - Denuncia dei vizi - Il compratore che intende denunciare il vizio riscontrato al cane, deve avvertire il venditore, e comunque entro i termini di cui all'Art. 937.
La denuncia deve essere fatta per iscritto, precisamente con telegramma, fax o con lettera raccomandata o con citazione giudiziaria.
In essa si deve indicare, non solo la natura del vizio, ma anche il momento nel quale è stato rilevato.
La denuncia deve essere accompagnata da certificato veterinario.


Art. 939 - Verifica dei vizi e risoluzione del contratto - Il venditore, ricevuta la denuncia, è tenuto a procedere alla verifica del vizio nel più breve tempo possibile.
Il cane nel frattempo resta a casa o nel canile del compratore in costante riposo.
Se il venditore, entro 6 giorni dalla ricezione della denuncia del vizio, non si presenta a verificarlo, il cane può essere collocato presso terzi o presso canile municipale.
Il contratto, dopo la verifica e il riconoscimento del vizio redibitorio denunciato, si intende risolto con tutte le conseguenze di legge.


Art. 940 - Consegna del certificato di cui agli Art. 933-934 - Il certificato di origine del cane venduto, se il cane è adulto (1 anno) deve essere consegnato entro otto giorni dalla consegna del cane; se il cane è cucciolo o cucciolone (sotto l'anno di età) deve essere consegnato non dopo che il cucciolo o cucciolone venduto ha compiuto un anno.
Trascorsi tali termini la mancata consegna del certificato dà luogo alla risoluzione del contratto con tutte le conseguenze di legge.
Se si tratta di cane importato da nazione estera i certificati sono sempre al seguito del cane essendo le procedure di rilascio diverse dalle nostre)


Art. 941 - Mediazione - Per la conclusione del contratto di vendita dei cani, al mediatore spetta una provvigione nella misura del 15% sul prezzo pagato e deve essere corrisposta dal venditore.
Lo stesso non ha diritto a provvigione in caso di risoluzione del contratto.


N.B. Pretendi sempre il rilascio della fattura, della ricevuta fiscale, o di dichiarazione di vendita da privato a privato, non risparmiare sull'IVA; se no, tra l'altro, non avrai niente in mano per far valere i tuoi diritti; pretendi il tatuaggio, che è obbligatorio e gratuito, il libretto sanitario, la fotocopia del modello A e del modello B comprovanti l'avvenuta denuncia di nascita e di iscrizione del cucciolo; il tatuaggio riportato sul modello B deve corrispondere al tatuaggio impresso sul cane).

 

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